di Dott. Antonio Romano
Pubblicata il: 10 Giugno 2020
Chi ha in programma una ristrutturazione può beneficiare della nuova detrazione del 110% il cosiddetto “Superbonus” inserita nel Decreto “Rilancio”.
E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL “Rilancio” n. 34/2020 del 19.05.20
Le detrazioni già in vigore
La nuova detrazione – applicabile alle spese sostenute dal prossimo 1 luglio fino al 31 dicembre 2021 – si inserisce in uno scenario in cui ci sono diversi altri bonus oggi operativi.
50% sulle ristrutturazioni edilizie;
36% dedicato a verde e giardini;
bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% (grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. (L’agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019);
“Ecobonus” (dal 50% sulle finestre al 75% per le coibentazioni delle parti comuni che interessano almeno il 25% della superficie dell’edificio, passando per il 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione);
“Sismabonus” dal 50 all’85% a seconda della riduzione del rischio sismico e del fatto che si intervenga su un edificio singolo o su un condominio (la detrazione è massima, all’85%, se si migliora di due classi la sicurezza sismica delle parti comuni).
Il “bonus facciate”, la detrazione del 90% per la tinteggiatura, la pulitura o il rifacimento degli involucri edilizi, per immobili situati in zona urbanistica A e B (centri storici e centri urbani come definiti dal DM Lavori pubblici 1444/68).
Come riporta anche Il Sole 24 Ore nell’articolo “Aspettare il superbonus o partire subito con i lavori in casa? Ecco come orientarsi tra gli sconti” di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour, proprio il bonus facciate è quello che, più di ogni altro, ha subìto gli effetti del “lockdown” degli ultimi mesi. “Le istruzioni sullo sconto sono arrivate solo a metà febbraio, con la circolare 2/E delle Entrate. Poche settimane dopo è scattata la chiusura. Vuol dire che, nella migliore delle ipotesi, è stato possibile svolgere qualche attività preliminare: lo sconto, nella sostanza, non è stato utilizzato.
Soprattutto, il bonus facciate è rimasto fermo nelle aree del Paese più colpite dall’emergenza (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna).
Ora il meccanismo degli sconti fiscali è pronto a rimettersi in moto, a partire dal bonus facciate. Ma un c’è un dato evidente: quattro mesi sono già passati ed è difficile ipotizzare di chiudere entro fine anno un percorso fatto di assemblee condominiali, progettazioni, aggiudicazioni di appalti e, ovviamente, realizzazione di interventi piuttosto complessi, a partire dall’installazione dei ponteggi.”
Il Decreto “Rilancio”
In questa situazione il Decreto “Rilancio” potrebbe essere di aiuto. Al suo interno, tra le varie disposizioni, c’è anche la possibilità di applicare la detrazione del 110% sugli interventi che riguardano sia l’involucro dell’edificio che l’efficientamento degli impianti. In particolare, l’agevolazione riguarda:
isolamento termico;
sostituzione di caldaie con modelli a pompe di calore o a condensazione;
opere di messa in sicurezza sismica;
impianti fotovoltaici solo se abbinati ad uno o più degli interventi di cui sopra
altri interventi di efficientamento energetico solo se abbinati ad uno o più degli interventi di cui sopra
Di cosa si tratta in dettaglio:
A – Interventi “traino”: si tratta di interventi che beneficiano di per sé del “superbonus”. Se abbinati agli interventi “diversi” consentono anche a questi ultimi di beneficiare del “superbonus”
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (= la superficie esterna, espressa in metri quadrati, che delimita, verso l’esterno ovvero verso ambienti non climatizzati, il volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare) dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM Ambiente 11 ottobre 2017.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il Sismabonus, l’incentivo fiscale per la messa in sicurezza sismica degli edifici, sale con il “superbonus” al 110% delle spese per gli immobili situati al di fuori della Zona 4 (la zona a rischio sismico più basso vedi https://www.istat.it/it/mappa-rischi).
Nel caso in cui si eseguano interventi di adeguamento sismico e si faccia ricorso alla cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione del TU sulle imposte e sui redditi prevista per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo passa (dal 19 %) al 90% (edifici sempre al di fuori della zona 4)
Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.
B – Interventi “diversi”
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. La detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai punti precedenti. (La detrazione originariamente prevista nella misura del 36%)
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al punto 1. (La detrazione già prevista nella misura del 50% passa al 110%)
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL n. 63/13 (convertito dalla legge n. 90 del 2013) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati sopra.
Una novità molto interessante del decreto rilancio è la possibilità di usufruire nel “superbonus” della cessione del credito oppure dello sconto in fattura e dare quindi l’opportunità a chi ha commissionato i lavori, di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle stesse imprese poi è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito di imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una banca.
In effetti cessione del credito e sconto in fattura non sono attualmente possibili per molti dei lavori previsti dalle agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus Facciate.
Sono presenti diversi paletti
Oltre a quanto si può notare dalla descrizione dei singoli benefici, va sottolineato che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al punto 1 devono prevedere l’utilizzo di isolanti che rispettano i requisiti ambientali minimi previsti dal DM 11.10.17 e, nel loro complesso.
Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti attuativi del DL 63/13 (“Ecobonus”) e devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai punti 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La pratica Sismabonus prevede invece la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.
Per gli impianti fotovoltaici la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
L’esclusione delle seconde case dal “superbonus”: l’esclusione riguarda gli edifici unifamiliari che non siano abitazione principale. Ville e villette unifamiliari che non siano prima casa, sono quindi escluse, ma la questione cambia se una seconda casa è inserita in un condominio: in questo caso si può invece beneficiare della detrazione.